È possibile applicare l’IVA sulle somme da risarcimento?

I pagamenti a titolo risarcitorio sono esenti da IVA. Tale esenzione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate, che ha inoltre dettagliato il trattamento relativo all'imposta di registro

È possibile applicare l’IVA sulle somme da risarcimento?

Con risposta n. 223 del 18 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che i pagamenti a titolo risarcitorio, come quelli nell'ambito di un appalto, non sono soggetti a IVA. Questo perché l'IVA non costituisce una remunerazione per servizi resi o beni ceduti, ma ha unicamente uno scopo risarcitorio. Per quanto concerne l'imposta di registro, in situazioni dove un accordo implica un obbligo di pagamento per una delle parti coinvolte, occorre registrare l'atto entro un termine stabilito, applicando un'imposta proporzionale del 3%.

Le prestazioni di servizi includono compensi derivanti da diversi tipi di contratti come contratti d'opera, appalto, trasporto, incarico, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, e anche obbligazioni di fare, non fare o permettere, provenienti da varie fonti di derivazione. La base imponibile per le vendite di beni e servizi equivale all'importo totale dei compensi dovuti al venditore o al prestatore come stabilito nel contratto, comprendendo eventuali spese collegate all'operazione e gli oneri verso terzi che sono stati trasferiti al compratore o al committente, oltre agli eventuali pagamenti aggiuntivi legati ai compensi dovuti da altri soggetti.

Non vengono considerati nella base imponibile i pagamenti effettuati sotto forma di interessi moratori o penali relativi a ritardi o violazioni degli obblighi del compratore o committente, come indicato nell'articolo 15, comma 1, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633/72.

Le sanzioni pagate per la violazione delle clausole contrattuali non rappresentano una forma di compenso per servizi prestati o beni ceduti, ma hanno una natura punitiva e risarcitoria. Di conseguenza, tali pagamenti non sono soggetti a IVA poiché manca il presupposto oggettivo, come specificato nella Risoluzione AE del 23 aprile 2004, n. 64/E.

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