Fornitura di beni o prestazione di servizi: tocca al creditore dare prova che l’Iva sia inclusa o meno nel prezzo
L’imposta costituisce difatti una parte del quantum dovuto al creditore
Impossibile, secondo i giudici, ipotizzare una inidoneità oggettiva dell’unità immobiliare già posseduta, inidoneità volta a giustificare l’applicazione dell’agevolazione fiscale anche al successivo acquisto immobiliare
Necessario fare riferimento al controvalore pecuniario dell’obbligo al momento della dichiarazione di fallimento, controvalore calcolato sulla base delle spese da sostenersi per l’esecuzione delle operazioni necessarie per l’adempimento dell’obbligo ancora non eseguito