Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio
Plausibile l’accoglimento di istanze di partecipazione presentate in ritardo
Necessario garantire al consumatore la possibilità di esercitare correttamente la propria autonomia contrattuale, non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche in costanza di contratto singolarmente predisposto dal professionista
Decisivo il riferimento alla irrealizzabilità della causa concreta dell’obbligazione, con conseguente applicazione dei rimedi restitutori