Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio
Plausibile l’accoglimento di istanze di partecipazione presentate in ritardo
Riferimento al primo contratto. Irrilevante accertare che le condizioni dell’azione ricorrano anche in relazione all’acquisto del subacquirente
A fronte di un ingente debito tributario, si può dichiarare il fallimento (o l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti) del debitore, senza entrare nel merito delle pretese impositive