Respinta l’istanza di fallimento quando il debito è incrementato da interessi e spese legali
Irrilevante, in sostanza, l’aumentare dei debiti così determinatosi. Di esso non si deve tenere conto sulla fallibilità dell’imprenditore
Occorre sempre scindere, prima, nell’ambito del credito conglobato, le componenti relative al capitale ed agli interessi, e poi, per quanto attiene al credito per capitale, ammetterlo in via di prelazione ipotecaria e, per quanto attiene al credito per interessi, ammetterlo al rango prelatizio o chirografario, sulla base della disciplina dettata dal Codice Civile
La non durevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditiva della revocabilità dei pagamenti, confermata dal ‘Codice della crisi d’impresa’, comprova l’intenzione del legislatore di subordinare la revocabilità delle rimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazione come pagamenti