azioni acquistate on line e cliente danneggiato: banca condannata a provvedere al risarcimento pieno
ad inchiodare l’istituto di credito è la mancanza di prove provate in merito alla volontà del cliente
Risarcimento pieno dalla banca per il cliente che si è ritrovato proprietario, a seguito di operazioni di investimento svolte on line, di azioni del ‘Monte dei Paschi di Siena’ che gli hanno causato una perdita di oltre 93mila euro. A inchiodare l’istituto di credito è la mancanza di prove provate in merito alla consapevolezza del cliente. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 25 ottobre 2024 del Tribunale di Roma), i quali hanno condannato la banca a restituire al cliente l’intera somma da lui perduta a seguito delle per nulla profittevoli operazioni di investimento in azioni. Chiari i dettagli della vicenda. L’investitore ha acquistato, tra il 2015 e il 2018, alcune azioni del ‘Monte dei Paschi di Siena’ e lo ha fatto tramite operazioni di investimento svolte con la piattaforma online della propria banca, operazioni che, però, gli hanno causato complessivamente una perdita di oltre 93mila euro. A fronte delle lamentele dell’investitore, poi, sono state rilevate dai giudici alcune criticità imputabili alla banca che ha venduto i titoli. Nello specifico, l’istituto di credito non ha fornito prova di aver adeguatamente effettuato l’ordine, in quanto non ha conservato né la registrazione di un ordine impartito per telefono né il relativo report informatico, né le note di eseguito, sulle quali si sarebbe dovuta trovare la prova dell’investimento, e quindi della consapevolezza da parte del cliente che tali operazioni erano state eseguite dalla banca in presenza del suo ordine. Inoltre, la banca non è stata nemmeno in grado di fornire l’estratto del conto corrente bancario, estratto da cui avrebbe potuto trarsi la prova, quantomeno, della consapevolezza da parte del cliente, delle operazioni che erano state eseguite dalla banca in assenza di un suo ordine. In sostanza, la banca, secondo i giudici, ha eseguito le operazioni di compravendita in assenza degli ordini dell’investitore. Consequenziale, quindi, la nullità delle operazioni stesse per mancata produzione degli ordini di compravendita delle azioni da parte della banca. E condanna dell’istituto di credito a versare all’investitore un risarcimento pari all’intero capitale da lui perso.