risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore: il tributo è comunque a carico del proprietario
irrilevante, secondo i giudici, il fatto che l’immobile sia stato restituito o meno al legittimo proprietario
In materia di IMU, a fronte di un contratto di leasing, in caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, l’obbligo di corrispondere il tributo si trasla sul proprietario anche in caso di mancata restituzione del bene immobile. Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza del 22 novembre 2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo), chiamati a prendere posizione sulle obiezioni sollevate da una società per azioni a fronte di un avviso di accertamento per IMU e TASI emesso dal Comune in relazione ad un immobile che la stessa società aveva concesso in locazione ad una ‘s.r.l.’. Per meglio inquadrare la questione, i giudici ricordano che, in tema di soggettività passiva IMU, la normativa stabilisce che il conduttore è obbligato per tutta la durata del contratto, e quindi fino alla sua scadenza o alla risoluzione. Il nodo gordiano è però rappresentato dall’ipotesi della risoluzione anticipata del contratto di leasing a cui non sia seguita la restituzione del bene. Ebbene, in questo caso, cioè in caso di risoluzione del contratto di leasing a seguito di inadempimento del conduttore, il contratto cessa d’avere efficacia, per cui il conduttore non può più essere considerato soggetto passivo dell’IMU, con la conseguente traslazione, sul proprietario, dell’obbligo di corrispondere il tributo.